Rimborso per la scadenza anticipata della concessione di distribuzione gas
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il Comune disponga la cessazione anticipata della convenzione rispetto alla sua scadenza naturale, onde permettere lo svolgimento della gara d’ambito il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente è regolato dall’art. 15, co. 5, II e III periodo d.lgs. 164/2000.
Ne risulta che il valore di rimborso debba essere calcolato in base ai criteri stabiliti dalle parti nelle convenzioni che regolano il servizio, in presenza della duplice condizione per cui le convenzioni, da un lato, siano state stipulate prima dell’11 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del d.m. 226/2011); dall’altro lato, contengano tutti gli elementi metodologici necessari per calcolare l’importo complessivo dovuto al concessionario uscente.
Le linee guida approvate con d.m. 22 maggio 2014 trovano applicazione in toto soltanto nel caso in cui le convenzioni non prevedano criteri per il calcolo del valore di rimborso oppure siano state stipulate dopo il termine suddetto. Le stesse linee guida, inoltre, assumono una valenza integratrice dei criteri negoziali “per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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