Pubblici appalti nei settori speciali e (mancata) suddivisione in lotti
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che non sussiste un obbligo di motivazione rafforzata a carico della Stazione appaltante in caso di mancata suddivisione in lotti di una procedura di gara avente ad oggetto settori speciali e contratti ad essi strumentali. Difatti, in tali ipotesi, a differenza dei settori ordinari, la valutazione della Stazione appaltante risulta semplificata, essendo sufficiente che tenga conto solo delle esigenze del settore speciale cui afferisce l’appalto e non anche delle esigenze partecipative e di accesso al mercato delle piccole e medie imprese.
Tale principio è coerente con l’art. 141 d.lgs. 36/2023, che non richiama per i settori speciali la previsione contenuta nel precedente art. 58 per i settori ordinari e riconosce alle Stazioni appaltanti il potere discrezionale di procedere con l’affidamento frazionato o no con valutazione semplificata che tenga conto solo delle esigenze del settore speciale cui afferisce l’appalto; nonché con l’art. 65 della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2024 che, relativamente ai settori speciali, non prevede un divieto assoluto di bandire una gara d’appalto a lotto unico e non impone una motivazione particolarmente rafforzata a fondamento della scelta orientata all’unicità del lotto, come invece richiesto per i settori ordinari.
Post di Alberto Antico – avvocato
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