Tutti i concorrenti di una pubblica gara devono indicare i costi della manodopera e della sicurezza

28 Giu 2025
28 Giugno 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Provincia autonoma di Bolzano, secondo cui in fase di procedura di gara la Stazione appaltante richiedeva al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il codice dei contratti pubblici prevede sia la specifica indicazione nell’offerta economica, da parte di tutti i concorrenti, dei costi della manodopera e della sicurezza a pena di esclusione dell’operatore dalla procedura di gara (art. 108, co. 9 d.lgs. 36/2023), sia la verifica ad opera della Stazione appaltante dell’offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di tali indicazioni (art. 110, co. 1 d.lgs. cit.).

La legge altoatesina vanificava la ratio dell’obbligo dichiarativo e dell’automatica esclusione dalla gara in caso di mancata dichiarazione, che rispondono alla finalità perseguita dal nuovo codice dei contratti pubblici di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo. Si consente alla Stazione appaltante, in tal modo, di verificare con trasparenza ed ex ante, sulla base dei costi dichiarati nella stessa offerta, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando un pregiudizio alla tutela del lavoro.

Tutte le disposizioni del codice appalti riguardanti le procedure di affidamento sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’UE.

Post di Alberto Antico – avvocato

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