L’alto standard probatorio richiesto dall’azione risarcitoria nei confronti della P.A.

11 Lug 2025
11 Luglio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la carenza di tipo allegatorio deduttivo dell’atto introduttivo del giudizio in ordine ad uno degli elementi integranti la responsabilità civile della P.A. in una causa risarcitoria - anche ad ammettere il rinvio per relationem a un documento - non può essere sanata per effetto dell’integrazione derivante dalla perizia di parte, ove questa non sia stata notificata alla controparte nel termine di 120 giorni ex art. 30, co. 5 c.p.a. per la proposizione dell’azione.

Il ricorrente ha l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e fra questi anche l’evento dannoso (inteso come pregiudizio a interessi meritevoli di tutela di cui l’attore è titolare), oltre alla condotta illecita della P.A., all’elemento soggettivo e al nesso causale tra condotta ed evento dannoso: ciò in quanto nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al G.A. il principio dispositivo dell’art. 2697, co. 1 c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento.

La tecnica di redazione del ricorso per relationem, impostata sul rinvio ad altro documento, si pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, co. 1, lett. d c.p.a. Inoltre il diritto di difesa costituzionalmente garantito impone che alla parte convenuta sia consentito evincere già dall’atto con cui è esercitata l’azione risarcitoria quali sono gli elementi costitutivi sui quali si fonda la pretesa azionata, non essendo pertanto ammissibile che per l’individuazione degli stessi il ricorso faccia rinvio a documenti esterni, magari nemmeno allegati all’atto che viene notificato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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