L’opposizione di terzo nel processo amministrativo

11 Lug 2025
11 Luglio 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, ai sensi dell’art. 108 c.p.a., la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo ordinaria risulta fondata su due elementi: a) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; b) il pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l’opponente risulti titolare.

La legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta: 1) ai controinteressati pretermessi; 2) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all’esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); 3) ai controinteressati non facilmente identificabili; 4) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, mentre non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad es. soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all’impugnazione).

L’opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, a insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l’assetto di interessi che da essa scaturisce.

Post di Alberto Antico – avvocato

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