Altezza massima degli edifici
Il TAR Veneto ha affermato che il divieto di sopraelevazione per gli edifici in zona A di cui all’art. 8 d.m. n. 1444/1968 non è assoluto, dovendosi considerare da una parte che la norma riguarda solo le “altezze massime” degli edifici, dall’altra se l’edificio che si vorrebbe sopraelevare è quello più alto del circondario.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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