Via libera delle Sezioni Unite alla rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare

19 Ago 2025
19 Agosto 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare “trova causa”, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un “altro contraente”.

Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un “fine egoistico”, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, co. 2 Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo. Ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore; sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, co. 2 Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale”. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Vittorio says:

    Sentenza assai interessante.
    Eccellente l’analisi dottrinale del diritto di proprietà con riferimento all’art. 42 della costituzione, analisi che si conclude in senso “ liberale “ – nella migliore accezione del termine – cosa per nulla scontata nello stato italiano.
    La sentenza tuttavia apre prospettive inquietanti. Le Sezioni Unite evocano espressamente l’eventualità che la rinuncia abdicativa possa riguardare siti inquinati, oltre che – come nei casi pendenti davanti ai Tribunali di Venezia e de L’Aquila – immobili soggetti a dissesto idrogeologico.
    Occorre che il legislatore ci metta tempestivamente un “ tacon “ , che, ovviamente sarà “ pexo del sbrego “ .
    Nel frattempo suggerisco a tutti gli interessati di precipitarsi da un notaio e procedere alla rinuncia abdicativa.

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