Rinuncia al mandato da parte dell’avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato non ha effetto interruttivo né sospensivo del processo amministrativo e non impedisce il passaggio in decisione del ricorso, in quanto ai sensi dell’art. 85 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., il difensore può rinunciare al mandato difensivo, ma tale rinuncia non ha effetto nei confronti delle altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Egli è quindi tenuto a svolgere la sua funzione fino alla sua sostituzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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