La valutazione di anomalia delle offerte
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il cd. principio di invarianza delle sopravvenienze nel calcolo della soglia di anomalia delle offerte, introdotto al fine di evitare impugnazioni strumentali alla surrettizia alterazione della media dei ribassi offerti, mediante l’esclusione o riammissione di concorrenti, deve essere coniugato con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale. Di conseguenza, fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la soglia può essere oggetto di rettifica, potendosi tenere conto dell’esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse, purché le iniziative giurisdizionali non denotino un mero intento speculativo.
L’offerta che contenga un ribasso sull’importo a base d’asta e, contestualmente, indichi maggiori costi di manodopera non può presumersi di per sé anomala, essendo necessario che la proposta in aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di incidere sulla remuneratività dell’offerta, ossia sul suo complessivo equilibrio economico, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto.
Nel caso di specie, era illegittima l’esclusione di un operatore economico, la cui offerta era stata ritenuta anomala solo perché contenente un’indicazione di costi della manodopera superiore a quanto stimato dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, malgrado la ridotta entità dello scostamento e la sua obiettiva inidoneità ad incidere, di per sé, sulla economicità dell’offerta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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