La responsabilità per vizi in capo all’appaltatore di opera pubblica
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di appalto di opere pubbliche (nel caso di specie, una diga), i termini di prescrizione e decadenza per l’esperimento delle azioni di garanzia ex artt. 1667 e 1669 c.c. decorrono dall’approvazione del collaudo finale, che costituisce l’accettazione formale dell’opera da parte della P.A.
In mancanza di collaudo, tali termini non iniziano a decorrere, salvo che il committente abbia omesso il collaudo per fatto imputabile all’impresa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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