Aree idonee per il fotovoltaico: in mancanza dei decreti ministeriali, le Regioni non possono disporre alcuna disciplina transitoria
Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, l’esercizio del potere legislativo e regolamentare delle Regioni in materia di individuazione delle aree idonee è subordinato all’emanazione di specifici decreti ministeriali, da adottare previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni. Sino all’emanazione dei decreti, non v’è alcuno spazio di intervento della Regione, ma trova diretta e automatica applicazione il regime previsto dal comma 8 dell’art. 20 cit., che reca la qualificazione ex lege delle aree idonee. Pertanto, è illegittima la delibera regionale con cui si fissa una disciplina transitoria delle aree idonee e non idonee all’istallazione degli impianti fotovoltaici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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