Garanzie partecipative del privato e concessione per occupazione di suolo pubblico
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato l’illegittimità della revoca in autotutela di una concessione per occupazione di suolo pubblico fondata unicamente su un sequestro penale intervenuto prima del rilascio del titolo, per aver il Comune omesso di avviare un contraddittorio e non aver considerato che il sequestro derivava proprio dalla mancata tempestiva adozione della concessione poi rilasciata. In assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un’adeguata motivazione sulla specifica fattispecie, risulta violata la disciplina dell’attività provvedimentale di secondo grado.
Nel caso in esame, il Comune revocava una concessione per dehors rilasciata a un esercizio di somministrazione pochi giorni prima, motivando esclusivamente con l’intervenuto sequestro dell’area da parte dell’Autorità giudiziaria per la precedente occupazione senza titolo. Il TAR ha ritenuto la revoca illegittima sotto due profili: procedimentale, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che ha impedito al privato di rappresentare le peculiarità del caso; motivazionale, per l’assoluta mancanza di valutazione circa l’effetto sanante del titolo nel frattempo rilasciato e la reale causa del sequestro, determinata dal ritardo amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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