Pubblici appalti: il giudizio di equivalenza del trattamento economico e normativo dei lavoratori rispetto ai contratti collettivi
Il TAR Napoli ha affermato che le imprese che partecipano ad una gara per un appalto pubblico, ovvero per la concessione di un pubblico servizio, non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla Stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell’elaborazione delle strategie competitive.
Il giudizio di equivalenza previsto dall’art. 11, co. 4 d.lgs. 36/2023 ha ad oggetto il raffronto tra il regime economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale proposto dall’operatore e quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, onde verificarne, pur nelle loro differenze, la loro sostanziale assimilabilità , secondo una ratio tesa ad evitare che la scelta, da parte dell’operatore economico, di uno strumento contrattuale diverso da quello indicato dalla parte pubblica possa tradursi in un pregiudizio per il personale impiegato nella commessa pubblica.
All’attività di verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele previste nel contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto si applicano i principi che la giurisprudenza amministrativa ha formulato con riferimento all’attività di verifica di anomalia dell’offerta.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!