Revisione prezzi

24 Gen 2026
24 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che qualora la P.A., al fine di non interrompere i servizi ritenuti essenziali a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, provveda con ordinanze contingibili ed urgenti ad affidare il servizio di raccolta rifiuti al precedente gestore, stipulando altresì contratti con cui - pur rinviando genericamente “agli stessi patti e condizioni previste dagli atti negoziali ad oggi vigenti” - si fissa il corrispettivo del servizio, si determina l’interruzione del nesso di continuità del rapporto rispetto al contratto originariamente stipulato, con conseguente impossibilità di riconoscere la spettanza di importi a titolo di revisione prezzi ulteriori rispetto a quanto versato per il servizio svolto in esecuzione del contratto ormai scaduto.

L’affidamento del servizio per mezzo di ordinanze contingibili ed urgenti è una fonte autonoma di obbligazioni, conseguentemente non se ne può invocare un’applicazione combinata col contratto definitivamente scaduto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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