Contestazione giudiziale dell’indennizzo determinato nel provvedimento di acquisizione sanante
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 54, co. 2 d.P.R. cit. e, successivamente, dall’art. 29, co. 3 d.lgs. 150/2011 per l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, non si applica alla contestazione giudiziale dell’indennizzo determinato nel provvedimento di acquisizione sanante, poiché tale disciplina non contiene alcun rinvio all’art. 42-bis cit., né sono ammissibili interpretazioni estensive o analogiche di norme che prevedono decadenze o inammissibilità non espressamente stabilite dal legislatore. Ne consegue che la domanda giudiziale volta a ottenere la rideterminazione dell’indennizzo ex art. 42-bis cit. può essere proposta nel termine ordinario di prescrizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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