Non si può invocare il fatto notorio per ritenere adeguatamente provata in giudizio, nella sua esatta consistenza, l’irreversibile trasformazione dei luoghi

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, poiché nelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza di cui all’art. 115, co. 2 c.p.c. sono escluse quelle valutazioni che, per essere formulate, necessitino di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante CTU o mezzi cognitivi peritali analoghi, non può ritenersi che i lavori di sistemazione di un’area, su cui era stato già demolito un immobile abusivo, abbiano determinato una notoria irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, sottraendo al privato la disponibilità dell’area in questione senza un valido decreto di esproprio.

Nel caso di specie, l’intervento di realizzazione di un parco pubblico - i cui effetti sono stati descritti in modo assai differente da ciascuna delle due parti in causa - era oggetto di attento esame e di valutazione da parte del Giudice di primo grado che, sulla base delle fotografie dei luoghi e di tutti i documenti in atti, giungeva in modo ragionevole e congruo ad escludere la sussistenza di un’alterazione irreversibile dei suoli, così come di una loro attuale definitiva sottrazione alla disponibilità del privato per il fatto di essere, allo stato, semplicemente fruibili dalla cittadinanza, in seguito all’opera di sistemazione e cura da parte del Comune.

Post di Alberto Antico – avvocato

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