Possibilità di risolvere la clausola che stabilisce la perequazione
Il TAR Veneto ha evidenziato che alla clausola contrattuale che prevede la perequazione non si applicano agli artt. 1456 e 1457 c.c. in materia di risoluzione del contratto; il Giudice peraltro ricorda anche che gli impegni di cui ad una convenzione urbanistica devono essere considerati prendendo come parametro l’intera funzione economico-sociale dell’accordo tra privato e Comune, e non i singoli impegni assunti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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