L’obbligo di pianificazione attuativa in area già urbanizzata

05 Feb 2026
5 Febbraio 2026

Il TAR Milano ha affermato che l’obbligo di pianificazione attuativa (PUA) discende direttamente dall’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942, norma che impone il ricorso a un piano particolareggiato o a una lottizzazione convenzionata per interventi che superino la soglia di 3 mc/mq o i 25 metri di altezza.

Le ipotesi in cui è possibile prescindere da tale strumento sono del tutto eccezionali, limitate ai casi in cui la situazione di fatto sia incompatibile con il PUA stesso.

Il privato provava ad eccepire che l’art. 8 d.m. 1444/1968, dando attuazione all’art. 41-quinquies, co. 8 e 9 l. 1150/1942 nel porre limiti di altezza agli edifici, renderebbe ultroneo il PUA.

Il TAR ha replicato che le due previsioni si applicano in sequenza logica: sull’intervento proposto va dapprima effettuato un controllo ai sensi dell’art. 41-quinquies, co. 8 l. 1150/1942 (rispetto dei limiti di altezza e densità previsti per la zona, ai sensi dell’art. 8 d.m. 1444/1968) e, in seconda battuta, un controllo ex art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1042, che impone comunque una pianificazione attuativa di dettaglio per gli interventi che presentano i presupposti applicativi della norma da ultimo richiamata, considerati di dimensioni più rilevanti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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