Regime abilitativo delle recinzioni
Il TAR Veneto ha affermato che la valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta di due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione.
Si ritengono esenti dal permesso di costruire (PdC) solo le recinzioni che non configurino un’opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorretta da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà. La realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale.
Viceversa, è necessario il titolo abilitativo quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio. È necessario il PdC quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica.
Nel caso di specie, una sola recinzione era realizzata con zoccolo in calcestruzzo, sicché solo detta recinzione doveva essere rimossa. Le altre potevano essere conservate, rientrando nel regime dell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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