Rinuncia tacita alla prescrizione (della debenza dell’oblazione del condono)
Nel caso di specie, il privato presentava nel 2004 una domanda di cd. terzo condono.
Nel 2010, il Comune quantificava l’oblazione in un certo importo.
Nel 2021, il privato chiedeva di ridurre l’entità dell’oblazione, anche a seguito di incontri avuti con i tecnici comunali.
Si rendeva conto solo in un secondo momento che avrebbe potuto eccepire la prescrizione dell’obbligo di versare l’oblazione e tentava la strada del ricorso giurisdizionale.
Ma invano.
Il TAR Veneto ha affermato che alla luce dell’art. 2937, co. 3 c.c. la rinuncia alla prescrizione può risultare anche da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione: perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.
Nella fattispecie concreta, l’espressa richiesta di “formalizzare” l’entità economica completa del condono è espressione di un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva, non altrimenti interpretabile se non nel senso di ritenere non estinto il diritto altrui.
Nel caso di più debitori, in termini generali ex art. 1310, co. 3 c.c., la rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri e il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
Post di Alberto Antico – avvocato
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