Il giudizio elettorale
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia elettorale, la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude.
Nel giudizio elettorale il principio di strumentalità delle forme rende rilevante, a fronte di un’eventuale violazione di previsioni formali, l’accertamento della compromissione della volontà del corpo elettorale. Pertanto, la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione dei dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della volontà del corpo elettorale.
La domanda caducatoria degli atti elettorali e la conseguente domanda di correzione dei risultati elettorali trovano la loro fisiologica forma di tutela nel riconteggio delle schede, avuto riguardo alla giurisdizione di merito propria del giudizio elettorale. Pertanto, non è ravvisabile alcun profilo di ultrapetizione laddove, all’esito del riconteggio effettuato, risultino accertati ad opera del giudice profili a vantaggio del controinteressato, non occorrendo al riguardo la proposizione di un ricorso incidentale.
Nel giudizio elettorale lo scrutinio delle censure di asserita contraddittorietà o oscurità dei “risultati verbalizzati” o dei verbali impone la rivalutazione di ciò che è stato verbalizzato e che in tesi è contraddittorio o non chiaro, in ragione della peculiarità della giurisdizione di merito per cui il G.A. non si limita ad annullare il provvedimento, ma provvede direttamente sul bene della vita anelato, con poteri corrispondenti a quelli della P.A. Pertanto, la mera discrepanza tra i verbali delle sezioni elettorali e il verbale dell’ufficio elettorale, con conseguenti errori nell’attribuzione di voti, richiede un’analisi approfondita delle specifiche circostanze, non essendo sufficienti le mere affermazioni di divergenza senza prove concrete e specifiche e, a fronte di un vizio procedurale di contradditorietà dei verbali, il giudice svolge uno scrutinio volto a superare l’irregolarità senza vincolo di risultato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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