Errore del Comune nel calcolo dell’oblazione per il condono
Nel caso di specie, nel contesto di una domanda di cd. terzo condono, il Comune quantificava l’oblazione asseritamente riferita alla tipologia 5, ma rifacendo i conti, si scopriva che era stata applicata la tipologia 3.
Il TAR Veneto ha annullato in parte qua il conteggio, con obbligo per il Comune di restituzione dell’eccedenza.
Non poteva il Comune invocare il mero errore materiale in senso tecnico-giuridico, giacché esso dev’essere il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’Autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo. È inoltre necessario che il lapsus sia del tutto evidente, lampante, immediatamente riconoscibile e rilevabile attraverso un’analisi che concerne, in linea di massima, esclusivamente o quasi, il documento recante l’errore e non anche altri elementi ad esso esterni o collaterali, dovendosi trattare, per l’appunto, di un refuso, di un’inesattezza, di un’imprecisione o di un lapsus che si rivela come tale ictu oculi, sulla base di elementi univoci che consentono di ricondurlo pacificamente ed inequivocabilmente ad un vizio di trascrizione e/o compilazione dell’atto amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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