La prescrizione della debenza dell’oblazione del condono
Il TAR Veneto ha affermato che la prescrizione del credito ad eventuali conguagli dell’oblazione presuppone che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti, senza omissioni documentali suscettibili di alterare la valutazione degli uffici, così da rendere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an e il quantum dell’obbligazione gravante sul privato alla stregua dell’art. 2935 c.c.
Nel caso in esame i ricorrenti, a mezzo del legale di fiducia, precisavano al Comune che avrebbero pagato l’oblazione connessa al condono, con riserva di ripetizione gli importi, al solo fine di perfezionare formalmente l’iter del condono edilizio (ed è questo che sommessamente si consiglia di fare a chi voglia intraprendere simili contenziosi).
E in effetti, la documentazione afferente alla domanda di condono avanzata nel dicembre 2004 doveva ritenersi completa nel luglio 2007, con la conseguenza che le note comunali del giugno 2021 e del gennaio 2022 erano adottate a prescrizione ormai maturata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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