Il principio del “favor voti” nella elezione del sindaco
Il Consiglio di Stato ha affermato che in materia elettorale vige il principio del favor voti, per cui il voto deve essere considerato valido ogni volta in cui la volontà dell’elettore risulti univoca e la nullità è configurabile solo quando segni o scritture sulla scheda integrino, in modo non giustificabile altrimenti, un segno di riconoscimento. L’elemento della riconoscibilità va valutato caso per caso, essendo annullabile solo il voto che presenti anomalie non spiegabili con le normali modalità espressive dell’elettore e il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova, non essendo ammissibili censure generiche o esplorative volte a ottenere un riesame globale dello scrutinio.
Si è così confermata la decisione di prime cure, secondo cui la semplice presenza, nello spazio delle preferenze, della scritta del nome del cane appartenente al candidato Sindaco, non integra un segno di riconoscimento ai sensi dell’art. 64 d.P.R. 570/1960, quando sia ragionevolmente spiegabile con elementi del contesto elettorale, come nel caso in cui il candidato sia notoriamente accompagnato durante la campagna dal proprio cane così denominato, divenuto parte della comunicazione politica e riconoscibile dagli elettori. Tale anomalia, pertanto, non consente di ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di farsi identificare, specie in presenza di un crocesegno chiaro sul simbolo della lista, che rende il voto validamente attribuibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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