Il cambio d’uso orizzontale

15 Apr 2026
15 Aprile 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, alla luce dell’art. 23-ter, co. 1-bis d.P.R. 380/2001, di fronte a una richiesta di cd. mutamento di destinazione d’uso orizzontale di una singola unità immobiliare, cioè all’interno della stessa categoria funzionale, gli elementi ostativi all’accoglimento possono derivare solo dagli strumenti urbanistici comunali, ai quali non è precluso fissare specifiche condizioni.

Il significato di quest’ultima locuzione è tratteggiato “con chiarezza” (sic) dalle Linee guida del MIT sulla cd. riforma Salva casa, pubblicate il 30 gennaio 2025.

A sua volta, la nuova formulazione dell’art. 42-bis l.r. Veneto 11/2004 risulta, da un lato, seppur con sfumature diverse, ribadire l’efficacia condizionante degli strumenti urbanistici (non necessariamente quelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge), dall’altro, confermare l’ammissibilità del cambio d’uso orizzontale.

Nel caso di specie, anche se il P.I. comunale non ammetteva il cambio d’uso orizzontale, né l’ammetteva la variante al P.I. il cui iter non era concluso alla data di presentazione della richiesta del privato, tali atti pianificatori ponevano un divieto sprovvisto del requisito delle specifiche condizioni e, per l’effetto, il privato aveva diritto a che la sua istanza fosse giudicata sulla sola base della normativa statale (di favore).

Il TAR ha aggiunto che, se il Comune si fosse reso conto della cogenza di quest’ultima normativa rispetto alla propria variante al P.I., avrebbe potuto adeguare la variante stessa in sede di approvazione, per quanto riguardava l’area del privato istante, senza bisogno di ripubblicazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    Sarebbe giusto chiarire una cosa:
    Il mutamento d’uso semplificato non crea nuove destinazioni urbanisticamente ammissibili, ma opera solo tra quelle già compatibili con la zona.

    il comma 4 dice questo:
    4. Fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d’uso ovvero con riguardo a specifici immobili, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore.

    mentre il comma 10:
    10. Qualora non sia impedito dallo strumento urbanistico comunale, il mutamento di destinazione d’uso senza opere, attuato nella singola unità immobiliare e all’interno della stessa categoria funzionale, è libero e non richiede un titolo edilizio. Può essere comunicato in qualunque momento senza particolari formalità. Ove il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale avvenga con opere, si applica quanto previsto dal comma 12.

    Mi pare che la norma regionale confermi questo principio, diversamente si affermerebbe che si siano introdotte destinazioni incompatibili.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC