Il requisito della sorvegliabilità di un locale pubblico
Nella fattispecie, si accertava che l’ingresso di un locale non avveniva direttamente dalla strada o da una pubblica via, ma richiedeva l’attraversamento di una serie di aree private: prima una grata di aerazione e un ciottolato appartenenti a un condominio, poi il dehors di un ristorante, infine occorreva scendere una rampa di scale che conduceva al locale, situato interamente al piano interrato sotto il medesimo ristorante; inoltre, nei momenti di contestuale apertura del ristorante e del locale e, quindi, di fruizione del dehors da parte dei clienti del primo, la visibilità dell’ingresso del locale risultava del tutto preclusa.
Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande qualora le vie di accesso e di uscita al locale non risultino integralmente visibili e direttamente sorvegliabili come richiesto dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno n. 564 del 17.12.1992, per finalità di pubblica sicurezza. La frapposizione di strutture o aree private appartenenti ad altri esercizi che impediscano la visibilità dell’accesso o d’uscita comporta la mancanza del requisito della sorvegliabilità per finalità di pubblica sicurezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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