Il giudice penale può confermare la confisca malgrado la prescrizione del reato: vale anche per la lottizzazione abusiva
Non viola la presunzione di innocenza l’art. 578-bis c.p.p., nella parte in cui stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall’art. 240-bis, co. 1 c.p. e da altre disposizioni di legge, o la confisca di cui all’art. 322-ter c.p., il giudice d’appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
Lo ha affermato la Corte costituzionale, nel contesto di un giudizio relativo all’applicazione di una confisca urbanistica conseguente a un reato di lottizzazione abusiva estintosi per prescrizione.
La decisione sull’impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con il cd. secondo aspetto della presunzione di innocenza sancita dall’art. 6, par. 2 CEDU, giacché tale decisione non equivale all’attribuzione di una “responsabilità penale” al prosciolto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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