Modifica in diminuzione del numero dei partecipanti a un RTI
Il TAR Salerno ha affermato che, ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), colpiti da vicende relative a uno dei componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali gli stessi non hanno alcun potere di controllo, possono prevedere l’estromissione dei medesimi partecipanti, con conseguente riduzione soggettiva e ridistribuzione interna tra i superstiti dei compiti esecutivi, ovvero la loro sostituzione, con il limite dell’immodificabilità dell’offerta presentata in sede di gara. La P.A., ricevuta la comunicazione delle cause di esclusione o del venir meno del requisito di qualificazione (in fase di gara o in fase esecutiva), si determina discrezionalmente sulla richiesta del RTI, potendo rigettarla soltanto nel caso di rimedi ritenuti intempestivi o insufficienti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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