Opere eseguite nell’alveo dei corsi d’acqua
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che l’obbligo di previa autorizzazione amministrativa per l’esecuzione di opere nell’alveo dei corsi d’acqua pubblici, sancito dall’art. 93 r.d. 523/1904, vige ininterrottamente dalla data di emanazione della norma; ne consegue che, ai fini della legittimità di un manufatto (nella specie, una passerella), è del tutto irrilevante che l’opera sia stata realizzata in epoca antecedente al 1967, atteso che tale datazione può assumere rilievo solo ai fini della regolarità urbanistica, ma non esime dal rispetto della disciplina di polizia idraulica applicabile sin dal 1904.
Il provvedimento di riduzione in pristino adottato ai sensi dell’art. 378 l. 2248/1865, All. F, configura un’ipotesi di autotutela possessoria e non una sanzione in senso stretto; pertanto, esso trova il proprio presupposto esclusivamente nella necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza e il regolare deflusso del corso d’acqua, potendo essere legittimamente indirizzato al proprietario attuale del terreno anche qualora quest’ultimo non sia l’autore materiale o il committente dell’abuso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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