Concorsi pubblici: le graduatorie “quantitative” e “qualitative”
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di impugnazione di graduatorie di concorso occorre distinguere tra graduatorie quantitative e qualitative, poiché nelle prime lo specifico posizionamento è indifferente rispetto a coloro che vi risultano utilmente collocati e rileva solo l’appartenenza al novero dei vincitori, nelle seconde il posizionamento incide su utilità differenziate (ad esempio, ai fini della scelta della sede di lavoro).
Nelle graduatorie “quantitative”, il soggetto controinteressato da evocare in giudizio è esclusivamente l’ultimo degli ammessi, quale unico soggetto suscettibile di essere escluso, mentre in quelle “qualitative” devono essere evocati i soggetti la cui posizione è incisa dal ricorso.
Post di Alberto Antico – avvocato

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