E’ legittimo un diniego fondato su motivi parzialmente diversi da quelli indicati nella comunicazione dei motivi ostativi?
Il TAR Veneto ha esaminato un ricorso nel quale la ricorrente contestava la motivazione posta alla base del diniego di PDC impugnato, sostenendo che si fonderebbe su ragioni parzialmente diverse e nuove rispetto a quelle evidenziate nella precedente comunicazione dei motivi ostativi.
In particolare, il preavviso di rigetto riteneva inapplicabile la deroga prevista dall’art. 11 l.r. 14/2009 in quanto riferita “alla sola superficie lorda di pavimento realizzabile di 400 mq prevista dall’art. 13.2 [delle NTSA della variante al PRG vigente] per gli edifici esistenti”, come definita dall’art. 4.1.3. delle NTGA della variante al PRG vigente; il diniego definitivo, invece, giustificava la stessa inapplicabilità della deroga in ragione del fatto che “L’indice di copertura fondiario non è un parametro edilizio ma un indice urbanistico […]”.
Da quanto sopra sarebbe derivata la compromissione del contraddittorio procedimentale, in via ordinaria garantito dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, di cui all’art. 10-bis legge 241/1990.
Secondo il ricorrente, le nuove motivazioni di diniego, rappresentate per la prima volta solo nel provvedimento finale, avrebbero viziato l’atto conclusivo del procedimento, privando l’istante della garanzia partecipativa.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la comunicazione recante il c.d. preavviso di rigetto non deve avere un contenuto del tutto identico e speculare al provvedimento di diniego che l’amministrazione intende adottare, ma è sufficiente che indichi i tratti essenziali delle ragioni che impediscono l’emissione di un provvedimento disegno positivo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Mi pare che venga in soccorso il 21octies della 241, come segnalato in un post di alcuni giorni fa dall avvocato
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