Servizi legali e diritto dei contratti pubblici: il Consiglio di Stato effettua un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE
Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia dell’UE di chiarire se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 TFUE e l’art. 10, par. 1, lett. d dir. 2014/24/UE ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici avente ad oggetto servizi legali, quale quella italiana contenuta negli artt. 56, co. 1, lett. h; 13, co. 5 e 3, co. 1 d.lgs. 36/2023, secondo cui la P.A. che intende affidare uno di tali servizi deve comunque tenere conto dei principi fondamentali del Trattato in tema di concorrenzialità, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.
Ha chiesto altresì se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 TFUE e il connesso divieto di gold plating ostino all’applicazione di una normativa nazionale la quale preveda, in materia di affidamento di servizi legali: a) la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 l. 136/2010, del codice identificativo di gara (CIG) ai fini del monitoraggio finanziario connesso al pagamento dei compensi dovuti per lo svolgimento di tali servizi; b) il pagamento del contributo ANAC, ai sensi dell’art. 222 d.lgs. 36/2023, onde consentire alla suddetta ANAC di svolgere ogni opportuna verifica circa il rispetto dei principi di concorrenzialità, imparzialità e non discriminazione da parte delle PP.AA. che affidano tali stessi servizi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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