Agibilità ed edilizia
Il TAR Veneto ribadisce che il rilascio del certificato di agibilità di un immobile non comporta automaticamente anche la sua legittimità urbanistico-edilizia.
Il caso esaminato è anteriore all’entrata in vigore dell’art. 34-ter, co. 4 T.U. Edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Capitato un caso ieri… Licenza ante 77′ agibilità del 76′..il tecnico riscontra difformità nelle posizione dei pilastri e modifiche interne…il certificato rilasciato previo sopralluogo dell ufficio tecnico e medico ..dicono che è conforme. Si chiedeva il tecnico se doveva fare la sanatoria o meno…stanto allA lettura del co.4 si è in tolleranza? Vorrei mettere in evidenza una cosa, che nei vari passaggi mi pare sia sfuggita, prima con la lr veneto, poi dichiarata incostituzionale, sia con quella in vigore: se la ratio della norma è quella di dire, prima del 77′ non era richiesta la variante in corso d opera, come faceva l ufficio tecnico a dire che erano state realizzare opere in difformità? Ecco che nasce il paradosso, se il comune sanzionava, lo faceva con riferimento ad una norma, per cui cade tutto il castello dell ante 77′. Nella sostanza non è vero che non serviva la variante finale, e il fatto che la norma dica, purché l ufficio non abbia emesso sanzioni se durante il sopralluogo accertava difformità, lo dimostra; il co.4 non è conformità e solo tolleranza, poi è l art 9bis che lo fa rientrare nello stato legittimo, ma sono cose diverse
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!