Un PUA scaduto non è suscettibile di varianti, perchè diventa inefficace e con limitati effetti ultrattivi

09 Giu 2026
9 Giugno 2026

Il TAR Veneto spiega che non si possono approvare varianti a un piano attuativo scaduto e diventato inefficace.

Il ricorrente sosteneva, tra l'altro, che il piano non sarebbe mai divenuto efficace poiché la Convenzione di Lottizzazione non è mai stata stipulata.

Il TAR ha altresì precisato che nella fattispecie non può neppure trovare applicazione la proroga triennale disposta dal d.l. 98/2013 (cd. “Decreto del Fare”) atteso che la convenzione di lottizzazione non è mai stata sottoscritta.

Il TAR ha aggiunto che gli interessati devono presentare un’istanza per l’approvazione di un nuovo PUA, senza poter fare affidamento sulle previsioni di quello previgente: l’iter urbanistico dovrebbe infatti riprendere ex novo con la presentazione di una nuova proposta di PUA e giammai con una variante a un PUA 9 già decaduto.

Ricordiamo che il comma 9 dell'articolo 20 della L.R. del Veneto n. 11 del 2004 stabilisce che: "Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso".

Il TAR non esamina la rilevanza di questo comma sul ragionamento sopra esposto, ma evidentemente ritiene che esso non comporti la vigenza del piano all'infinito.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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