Nuovi documenti in grado d’appello, nel processo amministrativo
Il Consiglio di Stato ha affermato che nel giudizio amministrativo d’appello, la produzione di nuovi documenti, ai sensi dell’art. 104, co. 2 c.p.a., è ammessa soltanto quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ovvero quando la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Anche la valutazione di indispensabilità deve essere compiuta tenendo conto della correlazione tra onere della prova e disponibilità della prova stessa. Ne consegue che il potere del giudice d’appello di acquisire d’ufficio nuove prove non è esercitabile quando la lacuna istruttoria sia interamente imputabile alla P.A., che aveva la piena disponibilità della documentazione, poiché il potere istruttorio può essere utilizzato per acquisire prove nuove, ma non per sanare decadenze probatorie già maturate nel giudizio di primo grado.
Post di Alberto Antico – avvocato

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