Illegittimità derivata: come si coordinano la impugnazione della adozione di un piano attuativo con quella della sua approvazione?

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Una ordinanza cautelare del TAR Veneto si occupa del complicato tema della possibilità di fare valere in via derivata in un ricorso contro la approvazione di un piano attuativo anche i vizi già lamentati in un precedente ricorso avverso la adozione del piano attuativo (non ancora deciso).

In altre parole, con un primo ricorso era stata impugnata la adozione del piano attuativo e con un secondo ricorso autonomo (con diverso R.G.)  è stata impugnata la approvazione del piano attuativo, facendo valere nel secondo ricorso in via derivata anche i vizi già sollevati nel primo ricorso.

In sede cautelare il TAR scrive: "che le censure di illegittimità in via derivata da quella della delibera giuntale 612/2025 di adozione del PUA (motivi da 1 a 5) paiono inammissibili, atteso che tale atto non risulta impugnato con il presente gravame e che non pare utilmente invocabile, al fine di superare tale elemento ostativo all’esame nel merito, l’istanza di riunione del presente ricorso con quello autonomamente promosso avverso l’atto presupposto, atteso che la riunione dei ricorsi connessi è una scelta facoltativa e discrezionale del giudice,
“rimessa ad una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale, della loro trattazione congiunta, tanto più considerato che, quand’anche disposta, la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei singoli giudizi (Cons. St., sez. IV, sentenza n.3056 del 4 giugno 2013)” (Cons. Stato, Sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 581).” (TAR Veneto Sez. II, 7 maggio 2024, n. 914); dette censure potranno comunque essere esaminate in sede di decisione del ricorso NRG 2561/2025".

In passato era considerato normale richiamare in un secondo ricorso in via derivata i vizi fatti valere in un precedente ricorso.

Con quello che scrive ora il TAR ci sono alcune questioni che l'ordinanza non tratta e che bisognerebbe capire come funzionino:

1) nel secondo ricorso di solito non si possono impugnare gli atti già impugnati col primo ricorso, perchè sono decorsi i termini, cosicchè forse bisognerebbe chiedere la sospensiva in entrambi i ricorsi affinchè il tribunale possa sindacare tutti i vizi?

2) Il comma 3 dell'articolo 43 del codice del processo amministrativo, con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, stabilisce che: "3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articol0 70". Si può considerare non doverosa anche la riunione prevista dall'articolo 43, comma 3?

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Ordinanza TAR Veneto 327 del 2026

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