Le distanze imposte tra i centri scommesse e i luoghi sensibili
Il TAR Napoli ha affermato che, in materia di distanze degli esercizi di gioco dai luoghi sensibili, laddove l’ordinamento faccia riferimento al criterio del “percorso pedonale più breve”, esso deve essere applicato in modo non formalistico, facendo riferimento al percorso ordinariamente praticabile da un pedone medio, senza necessità di una rigorosa osservanza di tutti gli attraversamenti pedonali, salvo che sussistano concreti impedimenti o rischi elevati alla sicurezza.
Le limitazioni territoriali all’esercizio delle attività di gioco e scommesse previste dalla legislazione regionale non determinano un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica, la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., è destinata a recedere dinanzi alle esigenze di tutela della salute, dell’utilità sociale e della dignità umana. Le disposizioni regionali che impongono distanze minime alle sale da gioco e scommesse rispetto ai luoghi sensibili sono espressione della tutela della salute, in quanto finalizzate alla prevenzione del gioco patologico e alla protezione delle categorie sociali più vulnerabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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