Cosa significa “PUA anche in più stralci”?
Un'area in Comune di Padova costituisce nel P.I. un ambito C1, con destinazione d'uso residenziale e con modalità di intervento PUA (anche in più stralci).
L'interessato ha presentato e il Comune ha approvato un piano relativo solo al primo stralcio, riguardante la sua area: in pratica il requisito del 51% del valore degli immobili inclusi nell’ambito in base all’imponibile catastale (previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge regionale del Veneto n. 11 del 2004) è stato calcolato solo sull'area dello stralcio e non sull’intero ambito.
In TAR, in una ordinanza cautelare, ha ritenuto corretta questa modalità di intervento.
Questa interpretazione appare una novità, in quanto finora si riteneva che lo stralcio fosse una modalità operativa utilizzabile per attuare una parte di un piano unitario una volta che l'intero piano fosse stato approvato.
Infatti l'articolo 28, comma 6-bis, della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 17, comma 4, legge n. 164 del 2014, stabilisce quanto segue: "6-bis. L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento".
In questo comma lo stralcio appare come una modalità per attuare un piano unitario convenzionato.
Sarà interessante vedere se la giurisprudenza confermerà questa soluzione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Ci sono stati casi in cui alcuni proprietari, nell’ambito delle varianti verdi, avevano chiesto di stralciare aree ricomprese in ZTO perequate (ex aree C2 del PRG riconfermate). A tali richieste era stato risposto che ciò non era possibile, poiché lo stralcio avrebbe privato l’intero comparto delle aree necessarie per poter successivamente sviluppare un PUA. Ne consegue che la scelta deve essere effettuata a monte; pertanto, immagino che il TAR abbia ritenuto lo stralcio funzionale e compatibile con l’assetto complessivo del comparto.
Si riporta la norma di un comune nel caso di U.M.I.: Nelle aree delimitate dal perimetro di U.M.I. i progetti edilizi svilupperanno proposte per l’intero perimetro indicato dal P.I.; le scale di competenza saranno 1:500 per gli interventi urbanistici e 1:100 per gli interventi edilizi.
La progettazione planivolumetrica (sc. 1:500) dovrà individuare, all’interno di ogni singola U.M.I. in
conformità alle indicazioni del P.I., le infrastrutture pubbliche e/o di uso pubblico; l’esecuzione diretta,
convenzionata o mediante atto d’obbligo dell’intervento edilizio dovrà prevedere la contestuale
esecuzione di tali infrastrutture, nonché la cessione di quelle pubbliche.
La progettazione degli interventi all’interno delle U.M.I. dovrà comprendere gli elaborati necessari
individuati tra quelli elencati dall’art. ***.
Il progetto dell’U.M.I. è approvato dalla Giunta Comunale.
Per cu come si stabiliscono nel caso di PUA, e già nel caso di U.M.I. lo prevede, le infrastrutture pubbliche e/o di uso pubblico; Ma attenzione nell’art. sui PUA, si dice: Il P.I., sulla scorta delle proposte pervenute a seguito della pubblicazione di apposito bando ad evidenza pubblica, ha selezionato quelle ritenute accoglibili in quanto coerenti con le scelte strategiche del P.A.T..
Nei casi di disponibilità di interventi parziali rispetto alle scelte strategiche del P.A.T., il P.I.,
pur limitando l’individuazione della Z.T.O. perequata alle sole aree relative alle proposte
selezionate, prescrive obbligatoriamente un “Piano Guida”, relativamente all’intero ambito
omogeneo perimetrato, in coerenza con le linee preferenziali di sviluppo insediativo previste
dal P.A.T., allo scopo di garantire che l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed
architettonica dei nuovi insediamenti si relazioni ed integri organicamente con gli
insediamenti esistenti per quanto riguarda la scena urbana e le relazioni viarie e
ciclopedonali.
Le previsioni strategiche del Piano Guida, non ricomprese nella Z.T.O. perequata del presente
P.I., sono indicative, non vincolanti e non modificative della previgente destinazione
urbanistica dell’area.
Il Piano Guida dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, anteriormente o
contestualmente all’approvazione del P.U.A. perequato. Per cui come minimo, il Piano Guida è obbligatorio.
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