Distanze tra edifici ed elementi aggettanti
La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che, in tema di distanze legali tra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono un corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.
L’eventuale norma del regolamento locale che escludesse dal computo delle distanze, in tutto o in parte, gli sporti dell’edificio che non presentano caratteristiche meramente ornamentali o artistiche dovrebbe essere disapplicata, con conseguente computo della distanza dalla sporgenza massima degli edifici, posto che il concetto di costruzione è unitario, regolato dalla norma codicistica e non è suscettibile di essere derogato da disposizioni locali. La nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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