Talvolta il vincolo a verde pubblico può assumere natura espropriativa

29 Giu 2026
29 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il vincolo urbanistico destinato a verde pubblico, ancorché generalmente qualificabile come vincolo conformativo, assume natura sostanzialmente espropriativa allorché, in concreto, determini l’inedificabilità assoluta del fondo e lo svuotamento del contenuto essenziale del diritto di proprietà, impedendo qualsiasi utilizzazione economica del bene in regime di mercato. Nel caso di spece, si è esclusa la natura conformativa del vincolo, poiché la disciplina delle NTA non consentiva un effettivo sfruttamento economico del bene, mancando una reale apertura all’iniziativa imprenditoriale privata.

Un vincolo urbanistico ha natura espropriativa ove: a) incida su beni determinati in funzione della localizzazione di opere pubbliche; b) sia incompatibile con la proprietà privata e ne presupponga l’ablazione; c) comporti l’inedificabilità e una significativa compressione del valore di scambio del bene. Viceversa, esso resta conformativo quando consenta la realizzazione dell’opera, anche su iniziativa privata, con sfruttamento economico.

È illegittimo il diniego di approvazione di un piano di lottizzazione (PdL) ad iniziativa privata fondato sulla permanenza di un vincolo a verde pubblico qualificato come conformativo, quando, nel caso concreto, tale vincolo risulti incompatibile con la precedente destinazione edificatoria dell’area e con le scelte pianificatorie adottate per aree limitrofe in condizioni analoghe. Nella specie, la contraddittorietà è stata ravvisata in relazione alla precedente destinazione a zona di espansione urbana, all’inclusione nel piano particellare di esproprio e all’approvazione di un PdL su area limitrofa soggetta a vincoli analoghi.

In materia urbanistica, il risarcimento del danno da ritardo è escluso quando all’esito dell’annullamento del provvedimento impugnato - nella specie, il diniego di approvazione del PdL a iniziativa privata - residui, pur nel rispetto del vincolo conformativo derivante dal giudicato, il riesercizio del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, non risultando consolidata in capo al privato una posizione giuridica qualificata al conseguimento del bene della vita richiesto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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