L’onere reale di bonifica di un sito inquinato
Il TAR Brescia ha affermato che la disciplina dell’onere reale prevista dall’art. 253, co. 1 d.lgs. 152/2006 è distinta da quella concernente il rimborso delle spese di bonifica da parte del proprietario incolpevole, disciplinata dai successivi commi 3 e 4 art. cit. Mentre il rimborso opera nei limiti del valore di mercato del sito determinato all’esito della bonifica, l’apposizione dell’onere reale è collegata all’approvazione del progetto di bonifica e assolve una funzione di garanzia patrimoniale a favore della P.A., collocandosi in una fase nella quale non è ancora possibile determinare il valore del bene bonificato. Ne consegue che l’apposizione dell’onere reale non è illegittima neppure nel caso in cui il proprietario incolpevole abbia spontaneamente avviato, senza completarle, opere di bonifica del sito, né è subordinata alla preventiva verifica dei limiti previsti per il successivo recupero delle spese di bonifica.
Post di Alberto Antico – avvocato

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