Rito super-accelerato in materia di oscuramento delle offerte di gara: la parola all’Adunanza Plenaria
Il Consiglio di Stato, Sez. III, ha chiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire se il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 sia destinato a trovare applicazione nel solo caso in cui la stazione appaltante abbia puntualmente assolto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui ai commi da 1 a 3 art. cit., con la conseguenza che in caso di inosservanza di detti obblighi debba tornare ad applicarsi la disciplina generale di cui all’art. 116 c.p.a., ovvero se il predetto rito speciale resti applicabile anche nei ridetti casi di inosservanza, con la sola specificazione che il termine di 10 giorni per l’impugnazione decorrerà dalla data in cui il concorrente ha avuto conoscenza dell’offerta dell’aggiudicatario oscurata, ovvero delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sull’istanza di oscuramento.
Ha altresì deferito il quesito se, e in caso affermativo a quali condizioni, la pubblicazione o l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in tutto o in parte oscurata, possa integrare una decisione implicita della stazione appaltante sull’istanza di oscuramento dell’offerta medesima, in modo da far decorrere il termine abbreviato di impugnazione di cui al citato art. 36, co. 4.
Post di Alberto Antico – avvocato

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