Il potere di controllo prefettizio sulle fondazioni

30 Giu 2026
30 Giugno 2026

Il potere di controllo prefettizio sulle fondazioni

Il Consiglio di Stato ha affermato che il potere di controllo esercitato dal prefetto ai sensi dell’art. 25 c.c. ha natura pubblicistica e si configura quale funzione di vigilanza volta ad assicurare, per tutta la durata dell’ente, il costante perseguimento dello scopo statutario e la conformità dell’attività della fondazione al disegno voluto dal fondatore, costituendo esso la prosecuzione dinamica del giudizio effettuato in sede di riconoscimento della personalità giuridica
Il potere prefettizio di annullamento delle deliberazioni delle fondazioni, previsto dall’art. 25 c.c., non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui agli artt. 1442 e 2377 c.c., atteso che esso non integra una posizione soggettiva riconducibile all’autonomia privata, ma esprime una potestà amministrativa funzionale alla tutela di interessi pubblici, e come tale sottratta alla disciplina della prescrizione propria dei diritti, con conseguente possibilità di esercizio anche a distanza di tempo dall’adozione dell’atto, ferma restando la necessità di una valutazione di ragionevolezza in concreto.
È illegittima la previsione statutaria di una fondazione che subordini le modifiche dello statuto al parere vincolante di un soggetto esterno, configurando un potere di veto incompatibile con l’autonomia giuridica e gestionale dell’ente e con il regime di responsabilità degli amministratori, nonché con il sistema legale delle fondazioni, nel cui ambito il controllo esterno è riservato in via esclusiva all’autorità prefettizia ex art. 25 c.c.
Nel caso di specie, era legittimo l’atto del prefetto che, nel 2023, annullava la clausola statutaria di una fondazione, introdotta nel 2006, che attribuiva a una federazione di associazioni un potere vincolante sulle modifiche dello statuto della fondazione, impedendo il pieno esercizio delle prerogative degli organi gestionali, determinando difficoltà operative e incidendo sul perseguimento dello scopo istituzionale: gli effetti negativi della clausola si erano manifestati solo progressivamente nel tempo, determinando una situazione di stallo gestionale idonea a giustificare l’intervento (tardivo) dell’autorità prefettizia.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. CdS n. 3669-2026

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