Le firme a sostegno di una lista elettorale
Nel caso di specie, la Commissione elettorale circondariale escludeva la lista di un candidato Sindaco, per aver riscontrato 728 sottoscrizioni valide, a fronte del limite massimo di 700 firme previsto dall’art. 3, co. 1 l. 81/1993 per i Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti.
Il promotore chiedeva allora di prendere atto della nullità per illeggibilità di 37 sottoscrizioni, contenute in atti separati al foglio principale delle firme, stralciandole così dal computo totale e arrivando a 693, cosa che a suo dire avrebbe consentito di ammettere la lista.
Il TAR Reggio Calabria ha affermato che il limite massimo di sottoscrizioni è, per sua natura, cogente e invalicabile.
Non sussiste alcun potere di riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni in eccesso, atteso che il procedimento elettorale deve avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l’ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo.
Alla ricevuta di una lista di candidati, rilasciata dal Segretario comunale, la legge assegna la funzione di documentare le operazioni e i tempi di deposito delle liste dei candidati, per cui essa fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato essere avvenuto in presenza del pubblico ufficiale. Non ha idoneità a scalfire il contenuto di certezza, posseduto dalla ricevuta rilasciata dal Segretario, una contraria e unilaterale dichiarazione, in ordine alla presenza di un ulteriore allegato in alcun modo indicato dal medesimo Segretario comunale. La previsione dell’apposizione della sottoscrizione su un foglio recante il contrassegno di lista esprime la volontà dell’elettore di appoggiare la candidatura.
Post di Alberto Antico – avvocato
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