Rimborso delle spese di patrocinio legale ai dipendenti pubblici statali
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall’Avvocatura dello Stato sull’istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. 67/1997, come convertito dalla l. 135/1997, non si deve necessariamente limitare all’annullamento del parere e del provvedimento finale del procedimento. Su domanda dell’interessato e laddove sia acquisita in atti tutta la documentazione necessaria, il giudice può accertare l’importo delle spese spettanti al dipendente a titolo di rimborso, facendo diretta applicazione della disciplina vigente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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