Il giudizio di anomalia dell’offerta: la congruità dei costi della manodopera
Il TAR Catania ha affermato che, nelle gare pubbliche per l’affidamento di servizi, il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta formulato dalla stazione appaltante ha natura globale e sintetica. Esso, esprimendo un tipico potere tecnico discrezionale, è sindacabile dal G.A. solo in caso di manifesta illogicità o di erroneità fattuale dell’operato della commissione di gara, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il sindacato giurisdizionale, pertanto, non può essere esteso a un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.
Nell’ambito della valutazione della congruità dei costi della manodopera indicati dall’operatore economico, le tabelle ministeriali sul costo medio orario, di cui all’art. 41, co. 13 d.lgs. 36/2023, costituiscono un parametro non vincolante e giustificabile ai sensi del successivo art. 110. La loro inosservanza, pertanto, non comporta l’esclusione automatica, in quanto solo il mancato rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili può fondare l’illegittimità dell’aggiudicazione.
Post di Alberto Antico – avvocato

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