Appalti pubblici per la raccolta rifiuti e punteggio tecnico discrezionale per chi rispetta i CAM

31 Lug 2026
31 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità della sentenza che, accertata l’asserita erroneità dell’attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale, provveda essa stessa a rideterminare il punteggio dell’offerta, sostituendosi alla P.A. nell’esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale, dovendo il G.A. limitarsi al sindacato di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre l’annullamento degli atti impugnati, con rimessione delle valutazioni all’autorità competente.

Nel caso di specie, in riferimento a una gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il criterio premiale, previsto dalla lex specialis, relativo alle migliorie contenute nell’offerta tecnica rispetto alla percentuale minima di veicoli leggeri e pesanti cd. puliti, sulla base dei relativi criteri ambientali minimi (CAM), aveva natura discrezionale: il Giudice di primo grado, attribuendo direttamente zero punti all’offerta dell’aggiudicataria, aveva travalicato i limiti della giurisdizione generale di legittimità.

Ai fini del rispetto dei CAM di cui al d.m. 17 giugno 2021, per i veicoli commerciali leggeri M1 e N1 relativi all’anno 2025 non è necessario che l’offerta preveda esclusivamente veicoli elettrici, essendo qualificabili come veicoli puliti anche quelli che rispettano i limiti emissivi previsti dalla disciplina di settore. Ai fini dell’applicazione di tali CAM, i veicoli pesanti omologati all’utilizzo di combustibili alternativi, compreso il biodiesel HVO, rientrano nella categoria dei veicoli puliti, mentre le modalità concrete di approvvigionamento e di impiego del combustibile rilevano nella fase di esecuzione del contratto e non ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.

In materia di contratti pubblici, ove la lex specialis attribuisca un punteggio premiale correlato al rispetto dei CAM per l’intera durata dell’appalto, le contestazioni concernenti le modalità con cui l’operatore economico darà concreta attuazione agli obblighi ambientali nelle annualità successive all’aggiudicazione attengono alla fase esecutiva del rapporto e non sono, di per sé, idonee a escludere la legittimità della valutazione tecnica effettuata in sede di gara, qualora l’offerta risulti conforme ai requisiti richiesti al momento della presentazione. 

Non giustificano l’azzeramento del punteggio premiale attribuito all’offerta tecnica meri refusi o errori materiali contenuti nella parte descrittiva dell’offerta, quando essi risultino immediatamente riconoscibili, non incidano sulle tabelle riepilogative rilevanti ai fini della valutazione e non alterino il contenuto sostanziale della proposta tecnica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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