Verifica di anomalia dell’offerta con il cd. Metodo A
Il TAR Catania ha affermato che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto cd. sotto soglia con il criterio del prezzo più basso, l’art. 54 d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di scegliere, alternativamente, uno dei tre metodi di calcolo della soglia di anomalia delle offerte descritti nell’Allegato II.2 d.lgs. cit. Con particolare riferimento al “Metodo A”, il legislatore ha confermato l’operatività del metodo del cd. taglio delle ali e dei consolidati principi giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza della normativa previgente, tra cui anche il criterio del cd. blocco unitario, enunciato dall’Adunanza Plenaria (sent. n. 5/2017), in base al quale le offerte di identico ammontare devono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali, che al loro interno. Tale criterio, che si contrappone a quello cd. assoluto, trae origine dal combinato disposto dell’art. 86, co. 1 d.lgs. 163/2006 con l’art. 121, co. 1 d.P.R. 207/2010, il quale costituisce l’esatto antecedente lessicale della clausola oggi racchiusa nella lett. a) del succitato Metodo A.
L’individuazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, incidendo direttamente sulla determinazione delle offerte da assoggettare a verifica ovvero da escludere automaticamente, costituisce un momento essenziale dell’esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa riservata alla stazione appaltante e, pertanto, deve essere espressamente contenuta negli atti di gara o in altro provvedimento riferibile alla P.A., ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.lgs. 36/2023. Nel caso in cui sulla piattaforma telematica sia presente una “scheda informativa” contenente l’indicazione del metodo, tuttavia non sorretta da alcuna previa consapevole determinazione della P.A. (derivando, piuttosto, da una mera impostazione di default del sistema informatico), tale indicazione “atipica” non è idonea a integrare il bando, colmando lacune su aspetti procedurali o tecnici non disciplinati, e non è soggetta ad autonoma impugnazione.
Il principio di invarianza della soglia di anomalia, di cui all’art. 108, co. 12 d.lgs. 36/2023, preclude il ricalcolo della soglia per effetto di modifiche incidenti a posteriori sulla platea degli operatori economici legittimamente partecipanti, al fine di evitare impugnazioni meramente strumentali, ma non impedisce al ricorrente di contestare il calcolo delle medie e delle soglie, ovvero la non corretta applicazione dei criteri tecnici e matematici previsti dalla lex specialis, al fine di ottenere una nuova determinazione della soglia di anomalia conforme ai parametri normativi. Pertanto, il ricorso diretto a contestare il concreto modus procedendi della commissione nell’effettuare il cd. taglio delle ali, al fine di individuare la soglia di anomalia, è ammissibile.
In base al combinato disposto dell’art. 120 c.p.a. con gli artt. 36, co. 1-2 e 90 d.lgs. 36/2023, il termine di trenta giorni per l’impugnazione degli atti di gara decorre dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 cit., ovvero dal momento in cui gli atti sono resi disponibili mediante la piattaforma digitale ai sensi dell’art. 36 cit., poiché solo in tale momento l’operatore economico acquisisce, o è posto in condizione di acquisire, piena conoscenza dell’atto lesivo e dei relativi presupposti. Ne consegue che i verbali di gara, quali atti endoprocedimentali privi di rilevanza definitoria del rapporto giuridico tra P.A. e privati, non comportano il decorso del termine decadenziale e non sono soggetti all’immediata impugnazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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