Occupazione sine titulo di un’area del demanio idrico
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di occupazione senza titolo di beni del demanio idrico, l’art. 1, co. 274 l. 311/2004 consente la riscossione mediante ruolo delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione anche in assenza di un previo titolo esecutivo giudiziale, trattandosi di disposizione speciale che deroga alla disciplina generale della riscossione dei crediti pubblici. Tale meccanismo non è escluso dalla normativa introdotta dall’art. 100 d.l. 104/2020, come convertito dalla l. 126/2020, la quale prevede una disciplina eccezionale e di favore limitata ai concessionari di beni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica alle concessioni del demanio fluviale o lacuale.
Post di Alberto Antico – avvocato

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