Ritrovamento e/o scoperta fortuita di beni di interesse culturale
Una sentenza del TAR Veneto precisa che occorre innanzitutto chiarire la distinzione tra “ritrovamento” e “scoperta fortuita” dei beni culturali per ricostruire gli elementi costitutivi delle due diverse fattispecie.
Il ritrovamento è il risultato di una ricerca preordinata e organizzata, che presuppone il compimento di una serie di atti consapevoli, nonché, di regola, un atto di autorizzazione o concessione, mentre la scoperta è fortuita, ovvero non prevista né prevedibile, come ribadito anche nella sentenza del Consiglio di Stato 7 maggio 2015 n. 23025.
Lo scopritore fortuito si caratterizza per l’“occasionalità” del ritrovamento, avulso, cioè, da ogni
programma di ricerca e scevro da ogni intenzionalità.
Per il caso delle scoperte fortuite di beni mobili, l’art. 90 del d.lgs. 42/2004 prevede il rimborso delle spese di conservazione e custodia fino alla consegna alla Autorità, mentre l'art. 92 prevede premi per i ritrovamenti.
Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute per la custodia e la rimozione dei beni di interesse rinvenuti nel corso degli scavi, ha infatti la natura di diritto soggettivo, in quanto rispetto ad essa l’amministrazione non dispone di discrezionalità né agisce come pubblico potere. (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 21 dicembre 2023, n.19364).
Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della posizione giuridica azionata in giudizio, la cognizione della domanda spetta al giudice ordinario.
Per quanto riguarda il premio disciplinato dall’art. 92 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è invece demandata al giudice amministrativo la valutazione in merito al diniego dei presupposti di legge, trattandosi di provvedimenti basati sulla valutazione discrezionale dell’an del riconoscimento, mentre è declinata a favore del giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda relativa alla misura del premio e alle modalità di riscossione (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2302).
Sentenza TAR Veneto 894 del 2026
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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